Statuto dell’Associazione denominata “Simul”
ART. 1 – Denominazione
E’ costituita un’Associazione culturale, denominata “Simul”, di seguito per brevità, detta Associazione.
ART. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Tortolì (NU), Via Umberto I, 14/B – 08048. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. La variazione della sede nell’ambito del Comune non rappresenta modifica del presente Statuto.
ART. 3 – Scopo e finalità dell’Associazione
L’Associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali. L’Associazione ha lo scopo di elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative, culturali e sportive dilettantistiche. Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione in particolare propone:
1) Promozione sociale, culturale, sportiva dilettantistica, educativa-formativa, ludico-ricreativa e turistica mediante servizi che i propri associati riterranno opportuni per il tempo libero e per la crescita umana, culturale e sportiva della collettività intervenendo anche presso le strutture pubbliche e private del territorio (strutture sportive polivalenti, strutture cine-teatrali, strutture per l’infanzia, per i diversamente abili, per le categorie svantaggiate, centri anziani, R.S.A., presidi sanitari).
2) Intrattenimenti, proiezioni e video-proiezioni di film, manifestazioni, eventi, fiere, spettacoli di qualsiasi genere rivolti alla collettività sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati.
3) Organizzazione, promozione e gestione direttamente ed indirettamente di laboratori, convegni, congressi, dibattiti, supporto ad attività didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo-culturale, sociale, ricreativo, turistico, musicale, teatrale, danza, cinematografico, fotografico, comunicazione ed informatica;
4) Tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini, sensibilizzazione nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti, valorizzazione dell’energia prodotta da fonti alternative, anche mediante interventi di educazione alla salute e progetti di solidarietà rivolti a bambini, adolescenti, adulti, anziani ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione di ogni forma e specie nessuna esclusa;
5) La valorizzazione, la promozione e la diffusione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da associazioni di ente morale e/o fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;
6) Svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, la cultura e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero;
7) Editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all’attività sportiva, educativa, ricreativa, culturale e sociale;
8) Progetti e proposte ad enti di diritto pubblico/privato e di ogni altro genere e forma;
9) Corsi e laboratori manuali in ceramica, disegno, falegnameria, riciclaggio e riuso, pittura, cucina, taglio e cucito;
ART. 4 – Modalità di perseguimento dello scopo sociale
Per lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà:
- gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali;
- dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari;
- stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all’Estero;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi;
- avvalersi prevalentemente dell’opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Per grandi eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell’Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà, inoltre, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci.
- L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente;
- L’Associazione è aperta a chiunque ne condivida principi di solidarietà;
- L’Associazione in via accessoria e solamente strumentale all’attività istituzionale potrà porre in essere attività commerciale di qualsiasi tipo;
- L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale;
- L’Associazione potrà aderire in Italia e all’estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- L’Associazione, inoltre, potrà, mediante specifiche deliberazioni:
a) allestire e gestire punti di ristoro, bar, sale di lettura, biblioteche, teatri ed attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative; b)effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi; c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento (in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti); d) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.
ART. 5 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata per deliberazione dell’assemblea.
ART. 6 – Risorse economiche
Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) contributi straordinari degli associati;
c) eredità, donazioni, legati e lasciti;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti, istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, fondazioni pubbliche e private, strutture private di ogni genere e forma;
e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili: donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge e pertanto saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice-Presidente delegato dal Presidente.
ART. 7 – Soci
1. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, società, associazioni ed enti (per mezzo dei rappresentanti legali) risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione;
b) accettare lo Statuto e l’eventuale Regolamento interno;
c) prestare la propria opera per sostenere l’attività dell’Associazione.
2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione in base alla modulistica predisposta dall’Associazione nella quale verranno richiesti:
- nome e cognome, o denominazione in caso diverso dalle persone fisiche, luogo e data di nascita, residenza codice fiscale e quant’altro eventualmente necessario in base a disposizioni normative specifiche;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto ed impegno ad attenersi alle clausole ivi contenute nonché alle deliberazioni degli organi sociali.
3. E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare, senza obbligo di motivazione, sull’ammissione dei soci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
4. I soci possono essere:
a) Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che, successivamente e con delibera insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
b) Soci Operativi: le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando un’attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
c) Soci Onorari: le persone fisiche o giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Il Consiglio Direttivo può anche nominare “Soci Onorari” quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.
d) Soci Sostenitori o Promotori: coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o natura.
Possono essere soci sostenitori:
- coloro che forniscono esclusivamente il sostegno economico alle attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche in qualità di Socio Sostenitore, nella persona di un solo rappresentante, munito dei poteri, designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata. E’ lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del contributo;
- Soci Sostenitori saranno oltre alle persone fisiche tutti i professionisti, le imprese e gli enti che vorranno promuovere i propri servizi e prodotti agli associati e stipuleranno una apposita convenzione con l’Associazione. E’ lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del contributo; Sono Soci Sostenitori Benemeriti, i privati o gli enti che partecipano all’attività dell’Associazione con sponsorizzazioni sotto forma di contributi finanziari, oppure mediante donazione o comodato di beni o servizi.
5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
6. I versamenti non sono rivalutabili ne ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione.
7. L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
ART. 8 – Diritti e doveri dei soci
La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e le circostanze di cui al successivo articolo 9.
Il socio è tenuto a:
- corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- all’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, e delle regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi e non, nazionali ed internazionali ai quali l’Associazione delibererà di aderire;
I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall’Associazione negli orari e nelle modalità stabiliti, di partecipare alle attività culturali e sportive, formative, alle manifestazioni promosse dall’Associazione e hanno diritto ad essere assistiti da personale specializzato nell’ambito delle medesime attività e di proporre nuovi soci.
I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione in qualità di socio fondatore o socio operativo di maggiore età, comporta, in regola con il versamento delle quote associative, il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
ART. 9 – Perdita della qualità di socio
La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali, ovvero per la violazione delle regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l’Associazione delibererà di aderire.
Le dimissioni vanno comunicate per iscritto all’Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere.
La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o delle quote di frequentazione. I soci oggetto del provvedimento di perdita dello status di socio possono ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea ordinaria la quale, nella successiva seduta, si pronuncerà in modo definitivo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
ART. 10 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Segretario
ART. 11 – Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
ART. 12 – Competenza dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria delibera:
- sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell’attività dell’Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- sull’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
- sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
ART. 13 – Convocazione
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell’avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell’Associazione e/o in forma scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo) indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Aderenti, spedita almeno otto giorni prima dell’assemblea.
Nell’avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l’ora in cui si terrà l’assemblea stessa, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).
ART. 14 – Costituzione e deliberazioni
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e l’unanimità dei Soci Fondatori; in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno ¼ (un quarto) degli aventi diritto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento o di modifica dello Statuto.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti, per la straordinaria è necessaria anche l’unanimità dei Soci Fondatori.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli aventi diritto intervenuti, parere favorevole del Consiglio Direttivo e l’unanimità dei Soci Fondatori.
ART. 15 – Svolgimento e verbalizzazione
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all’Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche la votazione avviene a scrutinio segreto.
Ogni socio ha diritto, su richiesta, di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
ART. 16 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri fino ad un massimo di cinque.
L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.
Il Consiglio rimane in carica per cinque anni; i consiglieri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall’atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Fino alla successiva assemblea che può ratificarne la nomina.
Il Consiglio nomina, al proprio interno nella prima seduta, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
ART. 17 – Competenza del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere;
c) decide sugli investimenti patrimoniali;
d) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
e) delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci;
f) decide sulle attività e sulle iniziative dell’Associazione;
g) approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;
i) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
j) conferisce e revoca procure;
k) compila l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell’Associazione, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
ART. 18 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente nelle ventiquattro ore. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
ART. 19 – Regolamento
Il Consiglio Direttivo può deliberare uno o più regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione. Tali regolamenti sono approvati dall’assemblea, a maggioranza dei soci iscritti.
ART. 20 – Presidente
Al Presidente dell’Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad un altro Consigliere.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 21 – Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.
ART. 22 – Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento tale incarico verrà espletato da persona designata da chi presiede la riunione.
Il segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
ART. 23 – Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione delle cassa dell’Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili – anche con l’ausilio di consulenti interni ed esterni – effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.
ART. 24 – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l’Associazione provvede alla tenuta di:
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro degli aderenti all’Associazione;
ART. 25 – Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2013.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo per l’esercizio in corso da sottoporre all’Assemblea che delibera con le maggioranze previste per l’assembla ordinaria.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
ART. 26 – Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 27 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea, con le maggioranza; se necessario, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio a fini di pubblica utilità ad altra Associazione che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 28 – Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.
ART. 29 – Disposizioni finali
Il presente Statuto, scritto in 8 (otto) pagine, nella formulazione definitiva approvata con il voto unanime dei soci dell'Associazione culturale "Simul" riuniti in Assemblea, in data 16/02/2013, presso la sede di via Cairoli n. 34, in Tortolì (prov. Ogliastra), entra ipso facto in funzione.
Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura del Presidente, sono ininfluenti rispetto alla immediata applicazione del presente Statuto.
Tortolì lì 16 febbraio 2013